Ultimo aggiornamento: giovedi' 14 november 2024 14:15

Cittadella-Pisa, omologato l’1-1 sul campo dal giudice sportivo. Solo multa per il club veneto

05.09.2024 | 17:21

Il giudice sportivo ha sciolto i dubbi sul match Cittadella-Pisa, la partita valida per la terza giornata di Serie B, per la quale la società ospite aveva fatto ricorso in seguito a un errore nella distinta presentata dai veneti: omologato l’1-1 verificatosi sul campo.  Nella distinta presentata dal Cittadella in occasione della partita contro il Pisa, i veneti non avevano inserito Jacopo Desogus, calciatore subentrato poi nel secondo tempo. Edoardo Gorini, l’allenatore del Cittadella, ha ammesso l’errore in conferenza stampa, così come lo aveva notato Inzaghi, allenatore del Pisa: “Pensavamo fosse in tribuna”, aveva detto il tecnico della squadra di casa. Il Giudice Sportivo ha deciso di multare solamente il Cittadella. Ecco il comunicato del giudice: “Alle 20.44, poi a partita in corso, la Soc. Cittadella caricava sul portale della Lega un altro elenco dei partecipanti alla gara (“Seconda Distinta”), ove al posto del calciatore De Luca, veniva inserito Desogus. Circostanze queste confermate anche dalla Soc. Pisa che riferisce di aver ricevuto alle 20.44 dal portale della Lega la comunicazione del deposito della Seconda Distinta e poi di aver ricevuto al termine del primo tempo, all’incirca verso le 21.20, la Seconda Distinta in versione cartacea. Al minuto 71 della gara il calciatore Desogus entrava in campo in sostituzione di altro calciatore titolare e disputava la gara fino al termine. E’ pacifico, dunque, che la Soc. Cittadella abbia contravvenuto alla Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi del calciatori delle squadre che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari ritardatari. Tale norma cogente, non consente, pertanto, deroghe neanche nel caso di errore materiale come appare verosimile che sia avvenuto nel caso di specie. Quanto alla sanzione da irrogare, tuttavia, occorre considerare che, come ha anche avuto modo di affermare il Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in materia di sanzioni è improntato al principio della tassatività della norma che non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, dovrebbero essere solo il frutto del merito sportivo. Ciò posto la modifica, dopo l’inizio della partita, dell’elenco dei calciatori viola comunque la norma dell’art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ma tale violazione non è prevista nel tassativo elenco dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le circostanze punite con la perdita della partita”.

Foto: twitter Cittadella