Ultimo aggiornamento: martedi' 14 gennaio 2025 15:35

Cori razzisti nei confronti di Dorval e Akinsanmiro: multe a Reggiana e Brescia. Il comunicato

14.01.2025 | 15:35

I cori offensivi e di natura razziale perpetrati nei confronti di Medhi Dorval del Bari e Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria costano caro, rispettivamente, a Reggiana e Brescia. Le due squadre sono state punite con una multa dal Giudice Sportivo di Serie B, che ha però  provveduto alla chiusura delle curve. Ammende anche per il Cosenza, con multe però di natura e valore differente. Di seguito il comunicato completo pubblicato sul sito della Lega B.

“Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Carrarese, Cesena, Cosenza, Pisa, Reggiana e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

 

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l’8% dei tifosi presenti nel settore.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere una decina di propri sostenitori, al 39° del primo tempo, a causa di espressioni discriminatorie rivolte ad un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti; per avere inoltre un suo sostenitore, al 27° del primo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio secondo tempo di circa due minuti”.

Foto: Instagram Serie B