Ultimo aggiornamento: venerdi' 15 november 2024 00:25

Giudice Sportivo, squalificati Delio Rossi e cinque calciatori dopo la finale. Ammende per Lecco e Foggia

19.06.2023 | 19:15

È arrivata la nota del Giudice Sportivo dopo la gara di ritorno dei playoff di Serie C tra Lecco e Foggia. Ammende per entrambe le società a causa dei “fatti contrari in ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori”. Squalificato per una giornata il tecnico dei pugliesi Delio Rossi. Infine, una giornata anche per Beretta, Frigerio e Garattoni lato Foggia. E di Buso e Magni Doudou lato Lecco. per Di seguito il comunicato: “Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 18 GIUGNO 2023 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara di ritorno della Finale Play Off i sostenitori delle Società Foggia e Lecco hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA

€ 1500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, all’ingresso in campo delle due squadre, tre fumogeni sul terreno di gioco; 2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 4° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza sul terreno di gioco; 3. nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco; 4. nell’avere lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, tre bottigliette di plastica semipiene, sul terreno di gioco; 5. nell’avere lanciato, al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco; 6. nell’avere lanciato un fumogeno nel corso della gara e un altro al 43° minuto del secondo tempo sul terreno di gioco; 7. nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, quattro petardi sul terreno di gioco; 8. nell’avere lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, all’ingresso in campo delle due squadre, tre fumogeni sul terreno di gioco; 2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno e un bicchiere di plastica semipieno, sul terreno di gioco; 3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 49° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, sul terreno di gioco; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI DELIO (FOGGIA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco toccando il pallone prima che questo uscisse dal terreno di gioco. Mentre l’Arbitro si avvicinava alla panchina, calciava un pallone verso la sua panchina per dissentire nei confronti di una decisione dell’Assistente Arbitrale n. 1 (r. Assistente Arbitrale n.1)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

BERETTA GIACOMO (FOGGIA)
FRIGERIO MARCO ROMANO (FOGGIA)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
BUSO NICOLO (LECCO)
MANGNI DOUDOU (LECCO)”.

Foto: Instagram Foggia