Lega Pro: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25ª giornata
Tramite il sito ufficiale della Lega, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di
Lega Pro dopo la venticinquesima giornata di campionato: un turno per il tecnico della Viterbese Dino Pagliari e il suo vice Maurizio Tacchi. Per quanto riguarda i giocatori invece due giornate di squalifica per Gianmaria Rossi del Bassano. Una giornata invece per: Marco Briganti (Como), Lino Marzorati (Prato), Claudio Santini (Pontedera), Mattia Placido (Pistoiese), Luigi Viola (Vibonese), Francesco Lisi (Juve Stabia), Luca Bruno e Luigi Palumbo (Messina), Davide Mazzocco (Padova), Simone De Marco e Mario Finizio (Casertana), Dario Bergamelli (Catania), Matteo Patti (Catanzaro), Marco Piccinni (Fidelis Andria), Giuseppe Abruzzese e Mbala Nzola (V. Francavilla), Mirko Drudi (Lecce), Mirko Bruccini e Nicola Mingazzini (Lucchese), Mohamed Fofana e Abel Gigli (Lupa Roma), Alessio Esposito (Mlefi), Dario D'Ambrosio (Robur Siena, Marco Pezzotti (Sambenedettese). Queste, invece, le ammende: € 4.000,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco e facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo di notevole potenza, senza conseguenze (plurirecidiva). € 3.000,00 MATERA CALCIO S.R.L. per aver utilizzato un medico sociale non regolarmente tesserato (plurirecidiva). € 2.500,00 SAMBENEDETTESE S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. € 2.000,00 CATANIA SPA perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo che veniva lanciato sul terreno di gioco unitamente a due bottigliette, senza conseguenze. € 2.000,00 TERAMO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano ed accendevano alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel settore dei tifosi della squadra avversaria, e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, il tutto senza conseguenze. € 1.500,00 JUVE STABIA S.R.L. per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara, nonostante le sollecitazioni del direttore di gara. € 1.000,00 CALCIO COMO S.R.L. perché propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze. € 1.000,00 SANTARCANGELO CALCIO SRL perché propri sostenitori intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica. € 500,00 CREMONESE S.P.A. perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano le strutture del settore dell'impianto sportivo loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto). € 500,00 MODENA F.C. S.P.A. perché propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, esponevano per circa un minuto uno striscione contenente espressioni offensive verso l'opposta tifoseria.