Lega Pro: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25ª giornata

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Tramite il sito ufficiale della Lega, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro dopo la venticinquesima giornata di campionato: un turno per il tecnico della Viterbese Dino Pagliari e il suo vice Maurizio Tacchi. Per quanto riguarda i giocatori invece due giornate di squalifica per Gianmaria Rossi del Bassano. Una giornata invece per: Marco Briganti (Como), Lino Marzorati (Prato), Claudio Santini (Pontedera), Mattia Placido (Pistoiese), Luigi Viola (Vibonese), Francesco Lisi (Juve Stabia), Luca Bruno e Luigi Palumbo (Messina), Davide Mazzocco (Padova), Simone De Marco e Mario Finizio (Casertana), Dario Bergamelli (Catania), Matteo Patti (Catanzaro), Marco Piccinni (Fidelis Andria), Giuseppe Abruzzese e Mbala Nzola (V. Francavilla), Mirko Drudi (Lecce), Mirko Bruccini e Nicola Mingazzini (Lucchese), Mohamed Fofana e Abel Gigli (Lupa Roma), Alessio Esposito (Mlefi), Dario D'Ambrosio (Robur Siena, Marco Pezzotti (Sambenedettese). Queste, invece, le ammende: € 4.000,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco e facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo di notevole potenza, senza conseguenze (plurirecidiva). € 3.000,00 MATERA CALCIO S.R.L. per aver utilizzato un medico sociale non regolarmente tesserato (plurirecidiva). € 2.500,00 SAMBENEDETTESE S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. € 2.000,00 CATANIA SPA perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo che veniva lanciato sul terreno di gioco unitamente a due bottigliette, senza conseguenze. € 2.000,00 TERAMO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano ed accendevano alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel settore dei tifosi della squadra avversaria, e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, il tutto senza conseguenze. € 1.500,00 JUVE STABIA S.R.L. per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara, nonostante le sollecitazioni del direttore di gara. € 1.000,00 CALCIO COMO S.R.L. perché propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze. € 1.000,00 SANTARCANGELO CALCIO SRL perché propri sostenitori intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica. € 500,00 CREMONESE S.P.A. perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano le strutture del settore dell'impianto sportivo loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto). € 500,00 MODENA F.C. S.P.A. perché propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, esponevano per circa un minuto uno striscione contenente espressioni offensive verso l'opposta tifoseria.