Lega Pro: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27ª giornata
28.02.2017 | 15:18
Attraverso il sito ufficiale della Lega, dopo la ventisettesima giornata di campionato, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro che ha deliberato le seguenti sanzioni:
DIRIGENTI:
INIBIZIONE FINO AL 18 APRILE 2017 E AMMENDA € 500.00:
CIGNARALE GERALDO (MELFI S.R.L.) per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara (espulso, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro).
INIBIZIONE FINO AL 21 MARZO 2017 E AMMENDA € 500.00:
PRIMICERI CARMELO (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A. ).
ALLENATORI E COLLABORATORI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
LANGELLA GIOVANNI (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L) per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00:
BARTOLI ALBERTO (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA:
MONACO FRANCESCO (MONOPOLI 1966 S.R.L.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso, allenatore portieri).
AMMONIZIONE:
AMBROSIO GIUSEPPE (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso, preparatore atletico).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
DRUDI MIRKO (LECCE SPA) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.
CARIDI GAETANO (MANTOVA FC SRL) per comportamento offensivo verso l’arbitro.
CARRETTA MIRKO (MATERA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
SALA GIL DRAUSIO LUIS (CATANIA SPA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
DERMAKU KASTRIOT (LUCCHESELIBERTAS1905 SRL) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
ZAFFAGNINI ANDREA (ALBINOLEFFE S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
ZIBERT URBAN (BASSANO VIRTUS 55 ST SPA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
MASSONI LEONARDO (CARRARESE CALCIO 1908 SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
SIRRI ALEX (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
SILVESTRI LUIGI (VIBONESE CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
PEGORIN FABIO (SAMBENEDETTESE S.R.L.) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario al termine della gara.
FACCHIN DAVIDE (VENEZIA F.C. S.R.L. SSP) perché al termine della gara assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti di sostenitori della squadra avversaria, causandone la reazione (r.proc.fed.e cc).
MALOMO ALESSANDRO (VENEZIA F.C. S.R.L. SSP) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario al termine della gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR):
AGNELLO FRANCESCO (ALBINOLEFFE S.R.L.)
SCROSTA EDOARDO (ALBINOLEFFE S.R.L.)
BARLOCCO LUCA (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)
GABBIANELLI GIANMARCO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
LANINI STEFANO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
LUCIANI ALESSIO (AREZZO S.R.L.)
MIRACOLI LUCA (CARRARESE CALCIO 1908 SRL)
MUNGO DOMENICO (COSENZA CALCIO S.R.L.)
TARTAGLIA ANGELO (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)
MARINI ALEX MARCO (GUBBIO 1910 S.R.L.)
PACILLI MARIO (LECCE SPA)
DEROSE FRANCESCO (MATERA CALCIO S.R.L.)
CELIENTO DANIELE (VITERBESE CASTRENSE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR):
ONESCU DANIEL (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)
PINTO GIOVANNI (MONOPOLI 1966 S.R.L.)
SEMENZATO DANIEL (PORDENONE CALCIO S.R.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR):
IOCOLANO SIMONE (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)
MOMENTE MATTEO (ANCONA 1905 S.R.L.)
CENETTI GIACOMO (AREZZO S.R.L.)
FOGLIA FABIO (AREZZO S.R.L.)
MOSCARDELLI DAVIDE (AREZZO S.R.L.)
VETTORI FEDERICO (CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.)
CAMMAROTO VINCENZO (FORLI’ S.R.L.)
CAPELLINI NICOLA (FORLI’ S.R.L.)
FURLAN ALESSANDRO (FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
FERRETTI DANIELE (GUBBIO 1910 S.R.L.)
FRANCO DOMENICO (MONOPOLI 1966 S.R.L.)
RADI ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE S.R.L.)
ADORNI DAVIDE (SANTARCANGELO CALCIO SRL)
GATTO EMANUELE (SANTARCANGELO CALCIO SRL)
PARAMATTI LORENZO (SANTARCANGELO CALCIO SRL)
LO SICCO FABRIZIO (TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)
ROMANO ANDREA (URBS REGGINA 1914 S.R.L.)
FAVASULI FRANCESCO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
AMMENDE:
€ 4.000,00 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta semipiena d’acqua, senza colpire (recidiva).
€ 3.000,00 CASERTANA S.R.L. per condotta gravemente antisportiva in quanto con la propria squadra in vantaggio venivano ritirati dal terreno di gioco i raccattapalle ed il relativo servizio non veniva ripristinato neanche dopo ripetute richieste del direttore di gara.
€ 2.000,00 FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno di gioco un blocco di cemento del peso di circa 300 grammi, senza conseguenze.
€ 2.000,00 LIVORNO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso intonavano cori offensivi verso le forze dell’ordine.
€ 1.500,00 AREZZO S.R.L. perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica.
€ 1.500,00 CARRARESE CALCIO 1908 SRL perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica.
€ 1.500,00 MANTOVA FC SRL per comportamento gravemente antisportivo in quanto con la propria squadra in vantaggio veniva sistematicamente rallentata la restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle allo scopo di ritardare la ripresa del gioco.
€ 1.500,00 MONOPOLI 1966 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 1.000,00 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.
€ 500,00 SAMBENEDETTESE S.R.L. perché propri sostenitori al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco numerose bandierine di plastica, senza conseguenze.
€ 200,00 GUBBIO 1910 S.R.L. perché un proprio tesserato rientrando negli spogliatoi, al termine del primo tempo di gara, danneggiava la porta d’ingresso del proprio spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesto).