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L’indiscrezione: il gambiano Badje cita la FIGC per le restrizioni regolamentari

07.09.2022 | 23:10

Tanto tuonò che piovve: è da tempo che Club e calciatori stranieri extracomunitari lamentano l’irragionevolezza delle restrizioni regolamentari dettate dalla FIGC, relativamente al tesseramento/contrattualizzazione di questi ultimi per club professionistici. Ma poche e disparate sono state sino ad oggi le azioni giudiziarie volte a modificare la situazione.
Il caso in questione è peculiare: Ismaila Badje è un giovane gambiano (classe 2000) giunto in Italia nel 2017 per motivi umanitari, durante il suo percorso di integrazione sociale previsto ex lege, nel 2019 ha ottenuto il “primo tesseramento sportivo della sua vita” presso la FIGC, con la società dilettantistica VIGOR PERCONTI di Roma, acquisendo il c.d. “status federale 71” (ovvero “mai tesserato per federazione estera”) che ai sensi dell’art. 40 quater delle NOIF – norme organizzative interne – della FIGC, lo equipara “A TUTTI GLI EFFETTI” ai calciatori italiani. Successivamente è stato tesserato presso i Club Savoia Calcio e Brindisi, militanti nel campionato nazionale di serie D, mantenendo pertanto il predetto status federale di equiparazione agli atleti italiani.
Ismaila Badje, alla luce delle sue brillanti prestazioni, ha ricevuto per la corrente stagione sportiva una proposta di contratto professionistico pluriennale dalla società TARANTO F.C., partecipante al campionato nazionale di serie C, contratto che non si è potuto perfezionare, a causa delle disposizioni di dettaglio relative ai tesseramenti dei calciatori stranieri per la stagione sportiva 2022/2023, contenute nel Comunicato Ufficiale FIGC, n. 250/A, del 19 Maggio 2022.
Dopo aver trasmesso una istanza in autotutela alla FIGC, con la quale chiedeva l’autorizzazione espressa al suo tesseramento presso un Club professionistico, avendo ricevuto riscontro negativo, il talentuoso attaccante gambiano ha così deciso di tutelare i suoi diritti attraverso un procedimento incardinato innanzi al Tribunale civile di Napoli (atto depositato in data odierna).
Al riguardo, il pool di avvocati difensori incaricati, composto da Giuseppe Bosco – civilista del foro di Napoli – Pierpaolo Cacciotti – amministrativista del foro di Milano- Marco Bosco – penalista del foro di Rimini, Vincenzo Falanga – civilista del foro di Roma    – ha dichiarato: “Nella vicendain danno del nostro assistito, emergono – in primis – una palese contrazione del diritto fondamentale al lavoro, aggravata da possibili profili di discriminazione per provenienza geografica, nonché una serie di antinomie ed incongruenze rilevabili tra le stesse disposizioni regolamentari sportive, che le rendono incontestabilmente difformi rispetto a molteplici norme sovraordinate dell’ordinamento nazionale ed internazionale. Confidiamo pienamente nell’operato della magistratura.”
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