Respinto il ricorso della Procura: niente combine, Catanzaro e Avellino definitivamente prosciolti

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È arrivata la parola fine sul caso Money Gate: nessuna retrocessione per Avellino e Catanzaro, la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso della Procura Figc: secondo l’organo giudicante nel maggio del 2013, quando le due squadre si sfidarono nel campionato di Lega Pro e la vittoria degli irpini valse la Serie B, non vi fu alcun tipo di combine. Ecco il testo del comunicato:   "RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - WALTER TACCONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - DE VITO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - COSENTINO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - ORTOLI ARMANDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - RUSSOTTO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - MUSCATELLI FRANCESCA (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA, EX ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., ATTIVITÀ ALL’INTERNO E/O NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (SOCIO DI MINORANZA) E, COMUNQUE, RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.; - PECORA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: - SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; - SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4535/1250 PF 17/18 GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale".