Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Balkovec
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT Gare del 13-14-15-16 dicembre 2019 – Sedicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA BALKOVEC Jure (Empoli): per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CAMPORESE Michele (Pordenone): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo. GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. MAGGIORE Giulio (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CALO Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 ODDO Massimo (Perugia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo ad un Assistente un'espressione gravemente irrispettosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MANDELLI Davide (Chievo Verona): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SOCIETA' Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Cremonese, Crotone e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco, generando un clima di tensione tra i calciatori. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno si giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CITTADELLA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.