Serie B, Giudice Sportivo: sette calciatori squalificati per un turno
31.10.2019 | 18:13
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 29-30 ottobre 2019 – Decima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIOFANI Matteo (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PROIA Federico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
ZANELLATO Niccolo (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BENEDETTI Amedeo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SERIE BKT
Gare del 29-30 ottobre 2019 – Decima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 31 ottobre 20199
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Frosinone, Perugia, Pisa e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo,acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.