Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Pasqual e Coronado
Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di
Serie B dopo la 37esima giornata del campionato cadetto. Sono otto i calciatori fermati, tutti per una giornata:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BUZZEGOLI Daniele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASARINI Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CORONADO Igor Caique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DE COL Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
PASQUAL Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TUIA Alessandro (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMENDE Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica semi-piena; per avere inoltre suoi sostenitori, al primo del secondo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che obbligavano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che causava il momentaneo stordimento del proprio portiere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, un bicchiere di plastica rigida; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco.
DIRIGENTI AMMENDA DI € 1.000,00 FAGGIANO Daniele (Parma): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoio, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni dirigenti della squadra avversaria.