Serie B, la decisione del giudice sportivo: quattro squalificati per un turno e multe per alcune società
13.09.2022 | 17:20
Conclusa la 5° giornata di campionato di Serie B, ecco di seguito la nota ufficiale del giudice sportivo:
Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 13 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 9-10-11 settembre 2022 – Quinta giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 13 settembre 2022
Gara Soc. COSENZA – Soc. BARI
Il Giudice sportivo,
in ordine alla segnalazione di un collaboratore della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un collaboratore della Soc. Cosenza, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto collaboratore della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
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SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Benevento, Cosenza, Genoa, Modena, Palermo, Perugia, Pisa, Reggina e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica piena d’acqua che colpiva alla schiena un Assistente causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica nel recinto di giuoco e due bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA RIVA Jacopo (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
FLORENZI Aldo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
OBERT Adam (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TESSMANN Francis Tanner (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Foto: