Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Tre giornate a Bidaoui
Il Giudice Sportivo di Serie B ha reso note le proprie decisioni dopo la quarantunesima giornata di campionato cadetto. A seguire le squalifiche e le ammende comminate alle società:
Tre giornate a BIDAOUI Soufiane (Avellino): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria con una testata al volto.
Una giornata ai seguenti calciatori:
CRESCENZI Luca (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DJIMSITI Berat (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DOKOVIC Damjan (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MARTINELLI Alessandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VENUTI Lorenzo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, colpito alla testa con un contenitore di plastica di piccole dimensioni un Assistente, causandogli per circa un’ora un lieve dolore; e per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni nel settore occupato dai tifosi della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 20° ed al 28° primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pallone che, nella prima occasione, costringeva l'Arbitro a sospendere momentaneamente la gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.