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Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Squalificato Pochesci

28.11.2017 | 17:52

Serie B

Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sedicesima giornata:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

COLETTI Tommaso Roberto (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VOLTA Massimo (Perugia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LEGATI Elia (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDE A SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per avere infine, al 45° del secondo tempo, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, uno dei quali scoppiava a poca distanza da uno steward; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel tunnel che adduce agli spogliatoi di un proprio collaboratore che aggrediva un calciatore della squadra avversaria causando momenti di grossa tensione.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino che colpiva ad una gamba un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

POCHESCI Sandro (Ternana Unicusano): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.