Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Tre turni a Domizzi e Kupisz
05.12.2017 | 17:27
Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la diciassettesima giornata di campionato. Tre turni di squalifica a Maurizio Domizzi del Venezia per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro, con plateale gestualità, un’espressione ingiuriosa” e a Tomasz Kupisz del Cesena per “avere, al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Una giornata di squalifica, invece, per Daniele Cacia (Cesena), Dramane Konate (Pro Vercelli), Alessandro Micai (Bari), Marco Perrotta (Pescara), Andrea Signorini (Ternana), Filippo Bandinelli (Perugia), Simone Bentivoglio (Venezia), Mato Jajalo e Radoslaw Murawski (Palermo).
Inoltre, il Giudice Sportivo di Serie B, in base agli atti ufficiali dell’ultimo turno ha multato le seguenti società:
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BRESCIA
per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco uno dei quali in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PERUGIA
per avere, all’11° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco che causavano la sospensione della gara per circa un minuto;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1
lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FOGGIA
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un petardo e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. AVELLINO
per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.
13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SPEZIA
per avere suoi sostenitori, al 1°del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.