Serie C, 11 club penalizzati per ritardo nelle fideiussioni
Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di punire con la sanzione della penalizzazione 11 club resisi responsabili di aver presentato in ritardo la fideiussione necessaria all'iscrizione in campionato. A seguire la decisione:
"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dalla Dott.ssa Licia Grassucci, dall’Avv. Valentina Ramella, dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e l’assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni: > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 2601/35 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018). - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Oscar Becchio. Visto il titolo I), paragrafo I), lettera E), punti 4) e 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, infligge la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società AC Cuneo 1905 Srl. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), CUTRUFO GIANCARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Visti il titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 e l’art. 21, commi 1 e 2 CGS, infligge le seguenti sanzioni: ~ inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano; ~ inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Giancarlo; ~ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società Siracusa Calcio Srl oltre alla sanzione della ammenda pari a €. 500,00 (cinquecento/00). > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Srl), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL - (nota n. 2607/36 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018) - Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Martinelli Pasquale. 16 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 Per il resto infligge la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società SS Juve Stabia Srl. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SELLA GIANNI CARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 2652/37 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Infligge le seguenti sanzioni: ~ 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Burzoni Alberto; ~ 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Sella Gianni Carlo; ~ 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl, nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per condotta recidiva. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 2656/39 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Infligge le seguenti sanzioni ~ 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Coscarella Fabio; ~ 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019 a carico della Società Rende Calcio 1968 Srl. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2647/38pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni: ~ a Maria Bruna Ferrulli, l’inibizione di mesi 11 (undici), oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). ~ alla Società Matera Calcio Srl la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 ed € 2.000,00 (duemila) di ammenda. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRACANI PAOLA MARIA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl), SOCIETÀ TRAPANI CALCIO SRL - (nota n. 2876/41 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018) - Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico della Sig.ra Iracani Paola Maria. Delibera di irrogare alla Società Trapani Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRONARDI ENZO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 2863/44 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018) - Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni: ~ a Enzo Mastronardi l’inibizione di mesi 7 (sette); ~ alla Società SS Monopoli 1966 Srl: la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINI MENIO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), ALTANA DAVIDE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - (nota n. 2574/34 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: ~ per i Sig.ri Fiorini Menio e Altana Davide la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno; ~ per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANESE MAURO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), D’ANIELLO GIUSEPPE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: ~ per i Sig.ri Milanese Mauro e D’Aniello Giuseppe, la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno; ~ per la Società US Triestina 1918 Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontare nella corrente stagione sportiva. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUZZI GIANNI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 2860/42 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: ~ per il Sig. Ferruzzi Gianni, la inibizione di mesi 13 (tredici); ~ per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva". Foto: logo Lega Pro