Serie C, 11 club penalizzati per ritardo nelle fideiussioni

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Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di punire con la sanzione della penalizzazione 11 club resisi responsabili di aver presentato in ritardo la fideiussione necessaria all'iscrizione in campionato. A seguire la decisione: "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dalla Dott.ssa Licia Grassucci, dall’Avv. Valentina Ramella, dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e l’assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni: > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 2601/35 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018). - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Oscar Becchio. Visto il titolo I), paragrafo I), lettera E), punti 4) e 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, infligge la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società AC Cuneo 1905 Srl. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), CUTRUFO GIANCARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Visti il titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 e l’art. 21, commi 1 e 2 CGS, infligge le seguenti sanzioni: ~ inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano; ~ inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Giancarlo; ~ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società Siracusa Calcio Srl oltre alla sanzione della ammenda pari a €. 500,00 (cinquecento/00). > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Srl), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL - (nota n. 2607/36 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018) - Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Martinelli Pasquale. 16 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 Per il resto infligge la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società SS Juve Stabia Srl. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SELLA GIANNI CARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 2652/37 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Infligge le seguenti sanzioni: ~ 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Burzoni Alberto; ~ 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Sella Gianni Carlo; ~ 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl, nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per condotta recidiva. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 2656/39 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Infligge le seguenti sanzioni ~ 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Coscarella Fabio; ~ 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019 a carico della Società Rende Calcio 1968 Srl. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2647/38pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni: ~ a Maria Bruna Ferrulli, l’inibizione di mesi 11 (undici), oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). ~ alla Società Matera Calcio Srl la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 ed € 2.000,00 (duemila) di ammenda. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRACANI PAOLA MARIA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl), SOCIETÀ TRAPANI CALCIO SRL - (nota n. 2876/41 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018) - Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico della Sig.ra Iracani Paola Maria. Delibera di irrogare alla Società Trapani Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRONARDI ENZO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 2863/44 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018) - Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni: ~ a Enzo Mastronardi l’inibizione di mesi 7 (sette); ~ alla Società SS Monopoli 1966 Srl: la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINI MENIO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), ALTANA DAVIDE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - (nota n. 2574/34 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: ~ per i Sig.ri Fiorini Menio e Altana Davide la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno; ~ per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANESE MAURO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), D’ANIELLO GIUSEPPE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: ~ per i Sig.ri Milanese Mauro e D’Aniello Giuseppe, la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno; ~ per la Società US Triestina 1918 Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontare nella corrente stagione sportiva. > DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUZZI GIANNI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 2860/42 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018) - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: ~ per il Sig. Ferruzzi Gianni, la inibizione di mesi 13 (tredici); ~ per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva". Foto: logo Lega Pro