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Serie C, la Corte Federale d’Appello restituisce due punti a Cuneo e Lucchese, uno al Siracusa

07.05.2019 | 17:53

La Corte Federale d’Appello della FIGC ha restituito due punti a Lucchese e Cuneo, club che militano nel girone A di Serie C, e uno al Siracusa, che milita nel girone C. La classifica per le tre squadre non cambia con le prime due che disputeranno i play out per non retrocedere fra i dilettanti. Per i siciliani, già salvi, il punto restituito porta a 36 quelli conquistati in stagione, ma non cambia la posizione. Respinti i ricorsi di Albissola, Bisceglie e Rieti. Di seguito il comunicato integrale:

Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:
I COLLEGIO Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, C.G.S E 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9530/923 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019) La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 21, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10975/1031 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 2.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 21, COMMI 1 E 2 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 11178/1072 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 – 11183/1073 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019) La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 4 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9532/924 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

5. RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11171/1071 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)
La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 come sopra proposti dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN) in parziale accoglimento così dispone: – Sig. Becchio Oscar riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 5; – AC Cuneo 1905 Srl riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4, conferma nel resto. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
II COLLEGIO
Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS BISCEGLIE SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 50 INFLITTA AL SIG. CANONICO NICOLA ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9270/387 PF 18-19 GP/GC/MA DEL 27.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Bisceglie Srl di Bisceglie (BT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETA’ FC RIETI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9397/389 PF 18-19 GP/GC/MA DELL’1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società FC Rieti Srl di Rieti (RI). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. III COLLEGIO Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETA’ ALBISSOLA 2010 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG.RA FANTINO CLAUDIA ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; – INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. COLLA GIANPIERO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; – INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. NUZZO COSIMO DAMIANO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; – AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7442/598 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 23.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 12.4.2019) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Albissola 2010 Srl di Albissola (SV). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11187/1074 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019) La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa Calcio Srl di Siracusa (SR), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.