Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27ª giornata. Un turno di squalifica per Cuadrado
07.03.2017 | 17:18
Attraverso il sito ufficiale della Lega sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata di Serie A. Diseguito i calciatori squalifica per una giornata:
BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CECCHERINI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
A seguire le ammende:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo,
intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell’art. 12
commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo
tempo per diversi minuti, esposto uno striscione gravemente insultante nei confronti di un
Arbitro; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica in direzione di un calciatore della
squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.