Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27ª giornata. Un turno di squalifica per Cuadrado
Attraverso il sito ufficiale della Lega sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata di
Serie A. Diseguito i calciatori squalifica per una giornata: BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CECCHERINI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). A seguire le ammende: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo per diversi minuti, esposto uno striscione gravemente insultante nei confronti di un Arbitro; recidiva. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.