Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27ª giornata. Un turno di squalifica per Cuadrado

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Attraverso il sito ufficiale della Lega sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata di Serie A. Diseguito i calciatori squalifica per una giornata: BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CECCHERINI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). A seguire le ammende: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo per diversi minuti, esposto uno striscione gravemente insultante nei confronti di un Arbitro; recidiva. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.