Ufficiale: Bari, rinviata al 1° giugno la discussione sul deferimento. La nota

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A seguito della istanza istruttoria richiesta dalla Procura Federale, il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha rinviato al 1° giugno 2018 la discussione sul deferimento CO.VI.SO.C. del Bari. Questo il comunicato emerso sul sito della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 15.05.2018 e ha assunto le seguenti decisioni: (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), PALASCIANO GIOVANNI (Socio partner della Ria Grant Thornton Spa, soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi in camera di consiglio, in relazione alla richiesta istruttoria ex art. 34, comma 4 CGS, formulata dalla Procura Federale, accoglie l’istanza e ordina alla Procura Federale di acquisire agli atti del procedimento, il saldo contabile del conto corrente bancario dedicato della Società FC Bari 1908 Spa, alla data del 16.3.2018, facendone richiesta alla Procura della Repubblica di Bari. Conseguentemente rigetta l’apposizione alla suddetta acquisizione proposta dalla difesa del Sig. Giancaspro Cosmo Antonio e della Società FC Bari 1908 Spa, trattandosi di esigenze istruttorie emerse nel corso della odierna udienza, alla luce del documento trasmesso in data odierna dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale. Fissa per la prosecuzione l’udienza del 1.6.2018 ore 11, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS".