Violazione del protocollo anti-Covid. Ammende per Feralpi Salò e Fidelis Andria
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 473 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe
PASINI, Alessandro Cascio, Ermes Rosa, e della società
FERALPISALÒ avente ad oggetto la seguente condotta: GIUSEPPE
PASINI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società
Feralpisalò S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi
Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali
FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da
Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari; ERMES ROSA, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società
Feralpisalò S.r.l., ed il
Sig. ALESSANDRO CASCIO, Medico Sociale tesserato, per la società
Feralpisalò S.r.l. all’epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi
Covid-19, e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali
FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da
Covid-19” del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;
FERALPISALÒ S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal
Sig. Marco LEALI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società
FERALPISALÒ S.R.L., e dal
Sig. Giuseppe
PASINI, dal
Sig. Ermes ROSA, e dal
Sig. Alessandro CASCIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il
Sig. Giuseppe
PASINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il
Sig. Alessandro CASCIO, di € 595,00 (cinquecentonovantacinque) di il
Sig. Ermes ROSA, e di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque) di ammenda per la società
FERALPISALÒ S.R.L; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Aldo
ROSELLI, Paolino
BRINDICCI, Francesco BRUNO, Ciro DI MATTEO e della società
FIDELIS ANDRIA 2018
SRL, avente ad oggetto la seguente condotta: ALDO
ROSELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società
Fidelis Andria 2018 S.r.l all’epoca dei fatti,, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi
Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali
FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da
Covid-19” del 19/08/21, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari; PAOLINO
BRINDICCI, Responsabile Sanitario tesserato per la società
Fidelis Andria 2018 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021, in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi
Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali
FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da
Covid-19” del 19/08/21; FRANCESCO BRUNO, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società
Fidelis Andria 2018 S.r.l., ed il
sig. CIRO DI MATTEO, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società
Fidelis Andria 2018 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi
Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali
FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da
Covid-19” del 19/08/21;
FIDELIS ANDRIA 2018
SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolino
BRINDICCI, Francesco BRUNO, Ciro DI MATTEO, e dal
Sig. Aldo
ROSELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società
FIDELIS ANDRIA 2018
SRL; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi/00) di ammenda per il
Sig. Aldo
ROSELLI, di € 205,00 (duecentocinque/00) di ammenda per il
Sig. Francesco BRUNO, di € 510,00 (cinquecentodieci/00) di ammenda per il
Sig. Paolino
BRINDICCI, di € 205,00 (duecentocinque/00) di ammenda per il
Sig. Ciro DI MATTEO e di € 1.225,00 (milleduecento venticinque/00) di ammenda per la società
FIDELIS ANDRIA 2018
SRL; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.